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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

1 – Ambito di applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento

  1. Il regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell’art. 29 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo.

2 – Sede, personale e assetto organizzativo

  1. Il Dipartimento ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all’elenco del Decreto rettorale n. 2012/3564 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito (Allegato 1).
  3. Al Dipartimento è assegnato provvisoriamente, in prima applicazione, il personale tecnico amministrativo individuato con il provvedimento del Direttore generale n. DG/2012/350 del 12/11/2012 (Allegato 2).
  4. L’assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore generale sentito il Dipartimento.

3 – Finalità del Dipartimento

  1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nei campi della Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione (Allegato 3), quali risultano dal progetto istitutivo dello stesso alla base del Decreto istitutivo del Dipartimento.
  2. Il Dipartimento svolge l’attività didattica mediante l'attivazione e l’organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali ai sensi della normativa vigente; dei titoli di Master Universitari di I e II livello, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Scuole di Specializzazione e Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole, Atenei e/o in compartecipazione con strutture scientifiche e didattiche internazionali, su tematiche specifiche dei settori di cui al successivo punto 3.
  3. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l’autonomia dell’insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati dall'Ateneo. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall’art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l’attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. I settori scientifico disciplinari di riferimento ed i settori funzionali al progetto culturale del Dipartimento sono inizialmente quelli indicati nel Decreto rettorale n. 2012/3564 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito (Allegato 1).
  4. Nei campi competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura e svolge e coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore.
  5. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l’esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Può, altresì, prestare servizi e svolgere attività di sviluppo territoriale mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.
  1. Per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 il Dipartimento:
  2. elabora, secondo le modalità di cui al § 6, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca, e rapporti con il territorio;
  3. valuta annualmente, in relazione all’attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
  4. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedimentali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90.
  5. Il Dipartimento garantisce, sulla base delle risorse assegnate, lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.
  6. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l’esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.
  7. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca il Dipartimento può articolarsi in Sezioni che possono essere costituite contestualmente alla sua istituzione, secondo quanto sancito dall’art. 29 comma 7 dello Statuto.

4 – Autonomia

  1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
  2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
  3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell’utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.
  4. Il Dipartimento, come previsto dallo Statuto art. 29 comma 6, dispone degli spazi e delle strutture ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
  5. Nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo il Dipartimento può dotarsi di appositi regolamenti interni di funzionamento.

5 – Attribuzione dei compiti didattici

  1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, fermo restando il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. L'assegnazione dei compiti didattici da parte di Dipartimenti che fanno parte di una Scuola deve tener conto del coordinamento operato dalla Scuola stessa. Il Senato Accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

6 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

  1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.
  2. A seguito dell’approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi e monitorandone l’attuazione.

TITOLO II – Organi

7 – Organi del Dipartimento

  1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
  2. il Consiglio del Dipartimento;
  3. il Direttore del Dipartimento;
  4. la Giunta del Dipartimento.
  5. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
  6. In conformità a quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, la rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell’organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale.
  7. In conformità a quanto previsto dall’art. 16 comma 1 del medesimo Regolamento, la Giunta del Dipartimento è così composta: 4 professori ordinari, 4 professori associati, 4 ricercatori.
  8. Il Direttore del Dipartimento designa un Vicedirettore che opera nei limiti e con le modalità definite nello Statuto.
  9. Il Dipartimento si riserva di poter affidare una delega specifica per quanto attiene alle attività volte a favorire le pari opportunità e l'inclusione attiva e partecipata del personale del Dipartimento e degli studenti attraverso lo sviluppo di servizi e procedure.

8 – Commissione per il Coordinamento didattico

  1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico secondo la composizione e con le funzioni previste dall’art. 29 comma 12 dello Statuto e dall’art. 13 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

9 – Commissione paritetica docenti-studenti

Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti secondo la composizione e con le funzioni previste dall’art. 31 dello Statuto e dall’art. 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

10 – Segretario di Dipartimento

  1. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento, ai sensi dell'art. 29 comma 15 lett. b) dello Statuto, ha funzioni di segretario verbalizzante nel Consiglio di Dipartimento e nella Giunta, ai quali partecipa con voto consultivo, opera nel contesto dell’assetto organizzativo del Dipartimento definito con provvedimento del Direttore generale coadiuvando il Direttore del Dipartimento per tutti gli adempimenti di natura contabile.

TITOLO III – Didattica

11 – Lauree, lauree magistrale, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

  1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai Corsi di studio di cui al successivo comma 2 nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
  2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione e l’attivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 lett. e) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
  3. I Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

12 – Master

  1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione e l’attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico ed il Coordinatore, al pari di un corso di studio.

TITOLO IV – Disposizioni finali

13 – Disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto si rinvia allo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.

 

Approvato nell'Adunanza del 14.12.2012.

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